Alcuni sono erroneamente portati a pensare che il Web e i social media abbiamo una liceità diversa dalla vita del mondo reale. Tuttavia non è così: i reati su Web come la diffamazione sono ancor più gravi perché commessi in una piazza "pubblica" che aggrava la posizione del reo.
Come ci spiega l'Avv. Carlo Dattilo, dello Studio Legale Dattilo, postare un commento offensivo sulla bacheca di Facebook di una persona integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione.
Partiamo da un esempio: un fatto di cronaca comparso proprio oggi su Quotidiano Piemontese
Insulti razzisti a barista romena: 40 denunciati tra cui deputata M5S
C’è anche Laura Castelli del Movimento Cinque Stelle tra le 40 persone denunciate per diffamazione alla procura della Repubblica di Torino. La denuncia parte dopo la querela di una giovane barista romena che, dopo che si era candidata per il Partito Democratico in una circoscrizione alle ultime elezioni amministrative, era stata offesa pubblicamente su Facebook. Tema della discordia fu una foto in cui, Lorena Roscaneanu, 31 anni, barista che lavorava all’interno di un bar di Palazzo di Giustizia, compariva insieme all’ex sindaco Piero Fassino. In quella foto, Laura Castelli chiedeva all’interessata quali fossero i suoi rapporti con l’azienda “fallita tre volte” che si occupava dell’appalto. I commenti all’epoca non si sprecarono: dalle offese razziste alle ingiurie. Finanche agli insulti di natura sessuale. Adesso la palla passa in mano al giudice Gianluca Orlando che svolgerà gli accertamenti.
Fonte: Quotidiano PiemonteseALTRI ESEMPI
IL PARERE DEL LEGALE
Abbiamo chiesto all'Avv. Carlo Dattilo di spiegare ai nostri lettori in cosa consiste il reato di diffamazione aggravata e come ci si tuteli.
"L’articolo 21 della Costituzione - spiega l'Avv. Carlo Dattilo - dispone che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l'opinione espressa giunga a ledere l'altrui riservatezza, onore e reputazione.
"Va da sé che le opinioni personali espresse dai lettori e pubblicate dai giornali o su internet rientrano nel diritto di critica e, come tali, non possono essere rigorosamente obiettive, ma corrispondono necessariamente al punto di vista di chi la manifesta. E, pertanto, possono essere esternate anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.
"Nondimeno, il lettore che, esprimendo un’opinione personale, critichi utilizzando un linguaggio garbato seppur deciso, non denigratorio o insinuante e, soprattutto, senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere alcun tipo di azione legale, rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale. In questa prospettiva, l'unico limite che non va superato è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti offensivi, denigratori o anche dubitativi, insinuanti, allusivi, che in sostanza trascendano in attacchi personali diretti a colpire gratuitamente la sfera morale e privata altrui".
"La diffamazione commessa col mezzo della stampa (ovvero social network come Facebook) è considerata un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede e che, rendendo più incisiva la diffamazione, finisce con il determinare un maggior danno. il danneggiato potrà nel termine di tre mesi dal momento in cui viene conoscenza querelare l’autore della diffamazione".
IN CONCLUSIONE
La Corte di Cassazione ricorda che i reati di ingiuria [1] e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126) e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).
Di conseguenza siccome la diffusione di un messaggio offensivo su una pagina o una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.
[1] Occorre precisare che l'ingiuria è stata depenalizzata con decreto legislativo 7/2016
AGGRAVANTI
Le aggravanti comportano un aumento della pena prevista dall'art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:
Le aggravanti comportano un aumento della pena prevista dall'art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi:
- attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell'offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
- offesa arrecata a mezzo stampa (ed Internet), pubblicità, atto pubblico (c. 3): l'intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro;
- offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l'incremento di un terzo rispetto alla pena base.
[1] Occorre precisare che l'ingiuria è stata depenalizzata con decreto legislativo 7/2016
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